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Riforma dello Sport: cosa cambia davvero per PT, palestre e ASD/SSD nel 2026

Approfondimento divulgativo sulla Riforma dello Sport per chi gestisce un'attività sportiva in Italia: nuova figura del lavoratore sportivo, regimi possibili, soglie fiscali e contributive, RASD, SSD lucrative, assicurazione obbligatoria. Niente cifre incerte: solo i riferimenti normativi verificati.


La Riforma dello Sport ha riscritto, fra il 2021 e oggi, il modo in cui in Italia si configura il lavoro sportivo dilettantistico, gli enti che lo svolgono e gli adempimenti fiscali, contributivi e assicurativi connessi. Per chi gestisce una palestra, una ASD/SSD o lavora come PT in collaborazione con enti sportivi, è il singolo intervento normativo che più ha cambiato l'operatività quotidiana negli ultimi anni.

Esistono sull'argomento decine di interpretazioni divergenti — perché la normativa è stata modificata più volte e gran parte delle guide online lavora ancora su testi superati. Questo articolo prova a fare l'opposto: usa solo riferimenti verificabili, cita gli articoli precisi del D.Lgs. 36/2021 e segnala esplicitamente dove la prassi richiede una verifica caso per caso con commercialista o consulente del lavoro.

Disclaimer importante

Articolo divulgativo aggiornato ad aprile 2026 sui contenuti normativi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale. La materia è in continua evoluzione: aliquote, scadenze dei regimi transitori e prassi cambiano con cadenza annuale. Nessuna informazione qui contenuta sostituisce la consulenza di un commercialista esperto in enti sportivi e di un consulente del lavoro. Le decisioni operative su singole posizioni richiedono lettura del testo coordinato vigente al momento della prestazione e confronto con le ultime circolari INPS, INAIL e Agenzia delle Entrate.

La cornice: dalla L. 86/2019 ai cinque decreti del 2021

La “Riforma dello Sport” non è un singolo provvedimento, ma un pacchetto di cinque decreti legislativi del 28 febbraio 2021 emanati in attuazione della delega contenuta nella Legge 8 agosto 2019, n. 86.

I cinque decreti sono D.Lgs. 36/2021, 37/2021, 38/2021, 39/2021, 40/2021. Di questi, due interessano direttamente la gestione di una palestra o di un'ASD/SSD:

  • il D.Lgs. 36/2021riordina il lavoro sportivo (sia dilettantistico sia professionistico) e gli enti sportivi che lo organizzano: è il cuore della Riforma per il PT, l'istruttore, il preparatore atletico, la palestra in forma di SSD o l'ASD;
  • il D.Lgs. 39/2021 istituisce il Registro nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD), che ha sostituito il preesistente Registro CONI delle ASD/SSD.

Gli altri tre decreti coprono ambiti adiacenti (rapporti di rappresentanza degli atleti e disciplina degli agenti, tutela della salute e sicurezza nell'attività sportiva, sicurezza nelle discipline invernali). Per chi opera nel fitness e nel functional training si tocca raramente il loro perimetro diretto.

Tra il 2021 e l'entrata in vigore piena della parte sul lavoro sportivo (1° luglio 2023, dopo i rinvii), il testo del D.Lgs. 36/2021 è stato modificato dai decreti correttivi successivi. Il più rilevante per il PT e per chi gestisce una ASD/SSD è il D.Lgs. 29 agosto 2023, n. 120 (“correttivo bis”): è stato lui, fra l'altro, a innalzare la franchigia fiscale dei compensi sportivi dilettantistici da 10.000 € a 15.000 €.

Quando nei prossimi paragrafi citeremo articoli del D.Lgs. 36/2021, ci riferiremo sempre al testo coordinato vigente, che incorpora le modifiche dei correttivi. Le guide datate 2021 o primo 2022 lavorano sul testo originario e sono oggi inattendibili.

La nuova figura del lavoratore sportivo (art. 25)

Prima della Riforma, il lavoro nello sport dilettantistico viveva quasi tutto sotto l'ombrello dell'art. 67, c. 1, lett. m), TUIR: i compensi sportivi erano qualificati come “redditi diversi”, fuori dal perimetro del lavoro in senso stretto, con franchigia ed esenzione contributiva. Una soluzione semplice, ma sproporzionatamente favorevole rispetto alla realtà di centinaia di migliaia di tecnici e istruttori che, di fatto, lavoravano professionalmente.

L'art. 25 del D.Lgs. 36/2021 ha introdotto la nuova categoria del lavoratore sportivo. Senza riportare il testo letterale (oggetto di plurime modifiche dei correttivi), l'articolo qualifica come tale chi — atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo, preparatore atletico, direttore di gara — esercita un'attività sportiva verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell'ordinamento sportivo iscritto al RASD. Il successivo comma estende la categoria a ogni altro tesserato che svolga, dietro compenso, mansioni necessarie all'attività sportiva, escluse le mansioni di carattere amministrativo-gestionale.

Per chi gestisce una palestra o un'ASD, le implicazioni sono concrete:

  • l'istruttore di sala pesi, il PT che lavora perun ente sportivo iscritto al RASD, il tecnico di corsi collettivi, l'allenatore: sono potenzialmente lavoratori sportivi;
  • la receptionist, il responsabile amministrativo, l'addetto commerciale non rientrano nel lavoro sportivo: sono lavoro ordinario;
  • il PT che lavora in proprio e fattura direttamente al cliente finale (privato) non è un lavoratore sportivo ai sensi della Riforma: è un lavoratore autonomo ordinario che segue le regole della P.IVA in regime ordinario o forfettario.

La distinzione è dirimente: tutto il regime fiscale e contributivo agevolato della Riforma si applica solose la prestazione è qualificabile come lavoro sportivo ai sensi dell'art. 25 ed è resa a favore di un ente iscritto al RASD.

I tre regimi: subordinato, autonomo, co.co.co. sportiva

Il D.Lgs. 36/2021 prevede che la prestazione di lavoro sportivo possa essere resa in tre forme.

1. Lavoro sportivo subordinato

Disciplinato dagli artt. 26 e seguenti. Nel settore dilettantistico è la forma meno frequente: presuppone un'organizzazione del lavoro stabile, un orario, un coordinamento gerarchico. Si applicano in via generale le tutele del lavoro subordinato, con specificità sportive.

2. Lavoro sportivo autonomo

Reso con o senza partita IVA, a seconda della continuità e dell'organizzazione della prestazione. Il PT che fattura prestazioni autonome a un'ASD/SSD può rientrare in questa figura, con le agevolazioni fiscali specifiche del lavoro sportivo (vedi sezione successiva) entro le soglie di legge. Sopra soglia il regime ordinario del lavoro autonomo si combina con le particolarità della Gestione Separata INPS.

3. Co.co.co. sportiva (art. 28)

È la forma più diffusa nel dilettantistico. L'art. 28 del D.Lgs. 36/2021 stabilisce, nell'area dilettantistica, una presunzione di collaborazione coordinata e continuativa quando ricorrono i requisiti previsti dalla norma: durata complessiva annua entro determinati parametri, assenza di vincolo di subordinazione, coordinamento con il committente. La soglia oraria annua precisa che attiva la presunzione è uno degli elementi più ritoccati dai correttivi: per l'applicazione concreta a un singolo contratto serve confronto con il consulente del lavoro sul testo vigente.

La co.co.co. sportiva non è iscritta alla Gestione Separata INPS “ordinaria” come un qualsiasi collaboratore: ha un proprio regime previdenziale specifico, descritto nella sezione che segue.

Soglie fiscali e contributive: la parte più delicata

È la sezione su cui è più facile sbagliare. Riportiamo solo i due numeri solidi della Riforma. Tutto quello che riguarda aliquote annuali e scadenze del regime transitorio va verificato sulle ultime circolari INPS al momento dell'effettiva prestazione.

Franchigia fiscale: 15.000 € (art. 36, c. 6)

L'art. 36, c. 6, del D.Lgs. 36/2021 prevede che i compensi di lavoro sportivo nel settore dilettantistico non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino a una soglia annua di 15.000 €. La parte eccedente concorre alla formazione del reddito secondo le regole ordinarie.

Va precisato che la soglia attuale è frutto di una modifica: il testo originario del D.Lgs. 36/2021 (2021) fissava la franchigia a 10.000 €. È stato il D.Lgs. 120/2023 (correttivo bis) a portarla a 15.000 €. Le guide che riportano ancora 10.000 € lavorano sul testo superato.

È una franchigia, non una “no tax area” del lavoratore in generale: la soglia si riferisce esclusivamente ai compensi di lavoro sportivo dilettantistico, e non a redditi di altra natura percepiti dallo stesso soggetto.

Franchigia contributiva: 5.000 € (art. 35)

L'art. 35 del D.Lgs. 36/2021, per i co.co.co. sportivi del dilettantismo, fissa una franchigia contributiva: la contribuzione previdenziale è dovuta solo sui compensi che eccedono la soglia annua di 5.000 €. Sotto soglia, nessun versamento contributivo. Sopra soglia, base imponibile previdenziale calcolata sulla parte eccedente i 5.000 €.

La franchigia opera per i collaboratori coordinati e continuativi sportivi iscritti al regime previdenziale specifico previsto dall'art. 35. Il lavoro sportivo autonomo abituale (con P.IVA) segue invece le regole della Gestione Separata professionisti, che non prevede questa franchigia.

Riduzione transitoria della base imponibile contributiva

Per attenuare l'impatto della Riforma sui bilanci di ASD/SSD, l'art. 35 ha previsto un regime transitorioche riduce la base imponibile previdenziale dei co.co.co. sportivi (sopra la franchigia di 5.000 €) per i primi anni di applicazione. La misura è stata ritoccata dai correttivi e, a seconda delle leggi di bilancio successive, può essere stata prorogata o modificata. La percentuale e la scadenza esatta vigenti al momento della prestazione vanno verificate con la circolare INPS più recente in materia: per evitare di riportare un dato superato, in questa sede ci limitiamo a registrare l'esistenza del meccanismo.

Aliquota Gestione Separata: si verifica annualmente

I co.co.co. sportivi del dilettantismo confluiscono, per la parte sopra soglia, nel regime previdenziale specifico previsto dall'art. 35. Le aliquote applicabili nel singolo anno solaresono fissate dalla circolare INPS dedicata (pubblicata di norma nei primi mesi dell'anno) e variano per i soggetti senza altra copertura previdenziale, per chi è iscritto ad altra cassa, e in funzione dell'estensione delle prestazioni accessorie (DIS-COLL, malattia, maternità, ANF). Nel 2026, come in ogni anno, il numero esatto va letto sulla circolare aliquote dell'anno: questo articolo non lo riporta proprio per non rischiare di restare indietro rispetto a un valore aggiornato.

Sostituto d'imposta: cambio di paradigma

A differenza del vecchio art. 67 TUIR (in cui i compensi sportivi erano “redditi diversi” con ritenuta a titolo d'imposta sopra franchigia), il nuovo regime tratta i compensi di lavoro sportivo come redditi di lavoro (autonomo, subordinato o assimilato a seconda dell'inquadramento). Conseguenza operativa: il committente sportivo (ASD, SSD, federazione, EPS, DSA) assume gli obblighi di sostituto d'impostaper la parte eccedente la franchigia di 15.000 €, con ritenuta d'acconto, F24, Certificazione Unica, modello 770. Per le ASD piccole è uno dei cambiamenti più impegnativi della Riforma: prima molte non avevano mai compilato un 770; oggi sì, se hanno lavoratori sportivi sopra soglia.

Per memoria: il vecchio regime art. 67 c. 1 lett. m) TUIR

Il regime previgente prevedeva, per i compensi sportivi dilettantistici qualificati come “redditi diversi”:

  • franchigia di 10.000 € annui (elevata a tale importo dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205; in precedenza era pari a 7.500 €);
  • fra 10.000 € e 30.658,28 €: ritenuta a titolo d'imposta del 23% + addizionali, con effetto liberatorio (niente ulteriore IRPEF);
  • oltre 30.658,28 €: ritenuta d'acconto, con conguaglio in dichiarazione;
  • nessun obbligo contributivo.

Questa cornice non è più applicabile alle prestazioni di lavoro sportivo svolte dopo il 1° luglio 2023: serve solo a capire perché tante ASD si siano trovate improvvisamente con un costo del lavoro più alto e con adempimenti che prima non avevano.

Il RASD: registro che abilita il regime di favore

Il D.Lgs. 39/2021 ha istituito il Registro nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD), gestito dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il vecchio Registro CONI delle ASD/SSD è stato sostituito.

Cosa significa in pratica:

  • l'iscrizione al RASD è condizione necessariaper l'applicazione del regime fiscale e contributivo agevolato della Riforma all'ente sportivo dilettantistico e ai suoi lavoratori sportivi;
  • l'iscrizione passa attraverso la federazione, EPS o DSA di affiliazione, che certifica l'effettivo svolgimento di attività sportiva dilettantistica;
  • una ASD/SSD non iscritta al RASD non può applicare la franchigia ex art. 36 c. 6 ai compensi che eroga, e i suoi co.co.co. sportivi non beneficiano della franchigia di 5.000 € ex art. 35.

L'iscrizione al RASD è il prerequisito amministrativo di tutto il discorso che precede. Senza, le agevolazioni della Riforma non operano.

Le SSD lucrative (art. 12): la novità di sistema

L'art. 12 del D.Lgs. 36/2021 disciplina le società sportive dilettantistiche lucrative. È una novità di sistema rispetto al regime previgente: prima della Riforma, le SSD costituite ai sensi dell'art. 90 della L. 289/2002 dovevano essere prive di scopo di lucro, con divieto di distribuzione di utili.

Oggi è possibile costituire una SSD con scopo di lucro, in forma di società di capitali, che svolga attività sportiva dilettantistica come oggetto sociale. Per il gestore di una palestra significa che la scelta del veicolo si è ampliata:

  • SSD non lucrativa, con il regime fiscale tradizionale degli enti dilettantistici;
  • SSD lucrativa, con regime fiscale societario ordinario (IRES, IRAP) e accesso parziale alle agevolazioni della Riforma: l'accesso al regime del lavoratore sportivo per istruttori e tecnici resta possibile ed è uno dei vantaggi principali, ma le agevolazioni fiscali sull'attività dell'ente non coincidono con quelle delle SSD non lucrative;
  • ASD tradizionale, scelta storica per molte realtà piccole e medie.

La scelta del veicolo dipende da governance, distribuzione di utili tra soci, regime fiscale dell'attività commerciale e regime IVA. È una decisione strutturale che si fa con il commercialista esperto in enti sportivi, non per imitazione di altre palestre. In ogni caso resta condizione necessaria l'iscrizione al RASD per accedere al regime di favore della Riforma.

Assicurazione obbligatoria (art. 51)

L'art. 51 del D.Lgs. 36/2021 disciplina la copertura assicurativa dei lavoratori sportivi. In sintesi:

  • per i lavoratori sportivi subordinatie per quelli che, in base alle regole ordinarie, ricadono nell'obbligo INAIL, opera la copertura del D.P.R. 1124/1965 (T.U. INAIL);
  • per i lavoratori sportivi non assoggettati a INAIL, l'art. 51 impone una copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni a carico del soggetto sportivo committente, secondo le modalità della normativa attuativa.

Per una palestra in forma SSD o un'ASD, il punto pratico è duplice: l'assicurazione del lavoratore sportivo è onere del committente sportivo, ed è cosa diversa rispetto all'assicurazione del tesserato come atleta, che resta tipicamente coperta dalla polizza federale collegata al tesseramento. Entrambe vanno verificate in sede di apertura della stagione, perché un buco di copertura su una sola delle due fonti espone l'ente.

Tre casi pratici

Il PT che lavora in un'ASD

Prima della Riforma(regime art. 67 TUIR): compenso fino a 10.000 € annui esente; tra 10.000 e 30.658,28 € ritenuta del 23% a titolo d'imposta; nessun contributo previdenziale. Schema semplicissimo da gestire — e proprio per questo storicamente fonte di abusi.

Oggi: il rapporto è qualificato come lavoro sportivo (di norma co.co.co. sportiva ex art. 28). Si applicano la franchigia fiscale fino a 15.000 € (art. 36 c. 6), la franchigia contributiva fino a 5.000 € (art. 35), e — sopra soglia — contribuzione nel regime previdenziale specifico dell'art. 35 con eventuale riduzione transitoria della base imponibile. Il PT vede sparire la totale esenzione previdenziale del vecchio regime una volta superata la soglia, ma in cambio matura posizione previdenziale e contribuisce alla propria pensione.

La palestra in forma SSD lucrativa

Pre-Riforma: scelta non disponibile (art. 90 L. 289/2002 imponeva l'assenza di scopo di lucro). Post-Riforma: l'art. 12 D.Lgs. 36/2021 ammette espressamente la costituzione di SSD a scopo di lucro. Per il gestore significa poter strutturare l'attività in forma di società di capitali a fini di lucro e rimanere nel perimetro dello sport dilettantistico (quindi con accesso al regime del lavoratore sportivo per istruttori e tecnici), fermo restando il regime fiscale societario ordinario sull'attività dell'ente.

Il trainer ibrido: clienti privati + ore in ASD

Caso molto frequente: il PT fattura clienti privati in proprio (P.IVA, regime forfettario o ordinario) e in più ha un incarico di tecnico presso un'ASD iscritta al RASD. Le due sfere convivono ma vanno tenute distinte:

  • i compensi dei clienti privati sono lavoro autonomo ordinario (P.IVA), fuori dal regime di favore della Riforma;
  • i compensi dell'ASD sono lavoro sportivo, dentro il regime di franchigie e regime previdenziale dell'art. 35.

Le franchigie di 15.000 € e 5.000 € si applicano solo ai compensi di lavoro sportivo dilettantistico, non al fatturato ordinario di P.IVA. Sommare le due cose è uno degli errori più gravi che si vedono fare — e uno dei primi fronti di accertamento in caso di verifica fiscale.

Aree di incertezza interpretativa

Va detto apertamente: nel 2026 ci sono ancora zone in cui la prassi non è consolidata.

  • Perimetro “lavoro sportivo” vs prestazioni commerciali dentro un'ASD/SSD. Esempio: un istruttore che tiene corsi aperti al pubblico non tesserato, dietro corrispettivo. La sua prestazione è interamente lavoro sportivo o in parte lavoro ordinario? La distinzione si gioca sulla riconducibilità al fine sportivo dilettantistico dell'ente e sulla qualifica del fruitore;
  • Compensi sportivi sopra sogliaper chi cumula molti incarichi: il trattamento del tecnico molto attivo, che supera presto le franchigie fra più enti, merita un calcolo dedicato — l'effetto soglia non è lineare;
  • Effetti del regime transitorio in scadenza sulla riduzione della base imponibile contributiva: incide sulla pianificazione 2026-2027 dei budget di palestre e ASD, e va ricalcolato appena la finestra si modifica;
  • Coordinamento con il Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017): l'art. 5, c. 1, lett. t) CTSinclude le attività sportive dilettantistiche tra le attività di interesse generale degli ETS, quindi un'ASD può essere anche ETS iscritta al RUNTS. La doppia iscrizione RASD/RUNTS, il coordinamento dei regimi fiscali e l'applicazione di eventuali regimi forfettari sono però ancora in assestamento;
  • Regime IVAdegli enti sportivi: i riferimenti normativi sono l'art. 4 del D.P.R. 633/1972 (decommercializzazione di alcuni corrispettivi specifici verso soci e tesserati) e la L. 16 dicembre 1991, n. 398 (regime forfettario per ASD/SSD entro soglia di ricavi commerciali). Entrambi sono stati oggetto di interventi modificativi successivi alla Riforma e sono materia in cui i passaggi operativi vanno definiti con il commercialista, non da articoli divulgativi.

In tutti questi casi la regola operativa è: non improvvisare, chiedere parere a un consulente specializzato in enti sportivi(non “genericamente sportivo”), e leggere sempre il testo coordinato vigente delle norme prima di agire.

A chi rivolgersi davvero

Un articolo divulgativo come questo serve a mappare il terreno, non a sostituire una consulenza. Per le decisioni operative gli interlocutori sono tre:

  1. Commercialista esperto in enti sportivi e Terzo Settore — non un commercialista qualsiasi: la Riforma dello Sport, il CTS e il regime IVA degli enti sportivi sono materie verticali con prassi proprie;
  2. Consulente del lavoro— per la corretta qualificazione del rapporto (subordinato / autonomo / co.co.co. sportiva), per i contratti, per la gestione delle posizioni INPS e degli adempimenti del sostituto d'imposta;
  3. Federazione sportiva, Ente di Promozione Sportiva o Disciplina Sportiva Associatadi affiliazione — primo riferimento per l'iscrizione al RASD e per le polizze federali del tesseramento.

Fonti istituzionali da consultare direttamente quando serve verifica puntuale:

  • Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio (gestore del RASD)
  • INPS — circolari annuali su Gestione Separata e specifiche sui lavoratori sportivi
  • INAIL — per la copertura assicurativa quando dovuta
  • Agenzia delle Entrate — risoluzioni e risposte a interpello in materia di compensi sportivi e regime IVA degli enti sportivi

Riferimenti normativi citati in questo articolo:

  • L. 8 agosto 2019, n. 86 (delega per la riforma dell'ordinamento sportivo)
  • D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 (lavoro sportivo ed enti sportivi), in particolare artt. 12, 25, 26 ss., 28, 35, 36, 51 — testo coordinato vigente
  • D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 39 (Registro nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche)
  • D.Lgs. 29 agosto 2023, n. 120 (correttivo bis: ha innalzato fra l'altro la franchigia fiscale ex art. 36 c. 6 da 10.000 € a 15.000 €)
  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 67, c. 1, lett. m) — regime previgente per i compensi sportivi dilettantistici
  • L. 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018) — innalzamento a 10.000 € della franchigia del vecchio regime
  • L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 90 (vecchio regime SSD pre-Riforma)
  • D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (T.U. INAIL)
  • D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), art. 5, c. 1, lett. t)
  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 4 (regime IVA enti non commerciali)
  • L. 16 dicembre 1991, n. 398 (regime forfettario enti sportivi dilettantistici)

Articolo aggiornato al 25 aprile 2026. La materia è in continua evoluzione: aliquote di Gestione Separata, scadenze dei regimi transitori contributivi, prassi interpretative cambiano con cadenza annuale o infra-annuale. Le informazioni qui contenute non costituiscono consulenza fiscale, contributiva o legale e non sostituiscono il parere di un commercialista esperto in enti sportivi e di un consulente del lavoro. Verificare sempre il testo coordinato vigente delle norme citate e le ultime circolari INPS, INAIL e Agenzia delle Entrate prima di adottare decisioni operative.

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