“Posso lavorare senza aprire la partita IVA?” è probabilmente la domanda fiscale che un personal trainer si pone più spesso all'inizio della carriera. La risposta esiste, ma dipende da un fattore preciso: quanto è continuativa e strutturata la tua attività.
Questo articolo ti spiega come funzionano le due strade principali — la prestazione occasionale con ritenuta d'acconto e la partita IVA in regime forfettario — con i numeri aggiornati al 2026. Non per diventare il tuo commercialista, ma per arrivare a quella conversazione con le idee più chiare.
Questo articolo ha carattere divulgativo e informativo. I contenuti sono stati redatti con cura e verificati su fonti ufficiali aggiornate al 2026, ma non costituiscono consulenza fiscale, tributaria o professionale. Ogni situazione è diversa: prima di prendere qualsiasi decisione sulla tua posizione fiscale, rivolgiti sempre a un commercialista abilitato.
La domanda vera: occasionale o abituale?
Prima di capire quale soluzione fiscale usare, bisogna rispondere a una domanda più fondamentale: la tua attività da personal trainer è occasionale o abituale? La risposta determina il regime fiscale, non il contrario.
Conviene innanzitutto sgombrare un equivoco molto diffuso. L'art. 2222 del Codice civilenon definisce la “prestazione occasionale” come categoria fiscale: definisce il contratto d'opera, cioè il contratto con cui una persona “si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione”. È il fondamento civilistico del lavoro autonomo, ma non distingue tra attività abituale e occasionale.
La qualificazione fiscale di occasionalitàderiva invece dalla normativa tributaria. Sul fronte IVA, l'art. 5 del D.P.R. 633/1972definisce come esercizio di lavoro autonomo “l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo”: chi non è abituale è fuori dal campo IVA. Sul fronte delle imposte dirette, il TUIR distingue il reddito di lavoro autonomo professionale (art. 53) dai redditi diversi derivanti da attività di lavoro autonomo non abituale (art. 67 lett. l).
Cosa significa in pratica per un PT? Se hai 3-4 clienti fissi che vedi ogni settimana, se hai un calendario di sessioni regolare, se il personal training è una delle tue attività principali: la tua attività è abituale, e la partita IVA è un obbligo, non una scelta. La soglia dei €5.000che molti citano non è una franchigia che ti protegge automaticamente: è solo il limite per l'obbligo contributivo INPS introdotto dall'art. 44 del D.L. 269/2003 (convertito in L. 326/2003), non il confine tra attività occasionale e abituale.
La ritenuta d'acconto: come funziona
Cos'è e come funziona
Quando lavori in prestazione occasionale, non emetti una fattura vera e propria ma una ricevuta per prestazione occasionale. Il tuo committente — che deve essere un soggetto con partita IVA o una società, non un privato — trattiene il 20%del tuo compenso lordo e lo versa allo Stato come anticipo sulle tue imposte. Il meccanismo è disciplinato dall'art. 25 del D.P.R. 600/1973 e si chiama ritenuta d'acconto.
Se il tuo compenso supera i €77,47, devi applicare sulla ricevuta una marca da bollo da €2 ai sensi del D.P.R. 642/1972 e relativa Tariffa (Allegato A, art. 13).
Alla fine dell'anno, in sede di dichiarazione dei redditi, le ritenute già versate per tuo conto vengono conteggiate come acconto sulle imposte che devi. Se la tua situazione reddituale complessiva è bassa, potresti addirittura recuperarle in parte.
Attenzione: se lavori con clienti privati che non sono sostituti d'imposta (cioè persone fisiche che non hanno una partita IVA in regime ordinario né sono società), la ritenuta d'acconto non si applica: sei tu a dover dichiarare quei redditi in autonomia.
Il limite dei €5.000 e l'INPS
Finché i tuoi compensi da lavoro occasionale non superano i €5.000 lordi annui, non hai obblighi contributivi verso l'INPS. Superata questa soglia, scatta l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPSai sensi dell'art. 44 del D.L. 269/2003 (conv. L. 326/2003) — solo sulla quota eccedente i €5.000.
Importante: l'aliquota applicabile a un lavoratore autonomo occasionale iscritto alla Gestione Separata non è quella dei professionisti con partita IVA. Per il 2026 la Circolare INPS n. 8 del 3 febbraio 2026conferma per i soggetti senza altra copertura previdenziale l'aliquota dei collaboratori, pari al 33,72%(33% IVS + 0,72% per assegni familiari, malattia, maternità). L'aliquota del 26,07% riguarda invece i professionisti con P.IVA iscritti alla Gestione Separata privi di altra copertura — è una cosa diversa, e confonderle è l'errore più frequente in materia.
Quando ha senso usarla
La prestazione occasionale ha senso solo se la tua attività è davvero sporadica: qualche sessione ogni tanto, per importi contenuti, senza una struttura regolare di clienti. È una soluzione per chi sta “testando” il mercato, non per chi ha già un'attività anche solo semi-strutturata.
La partita IVA in regime forfettario nel 2026
Per la grande maggioranza dei personal trainer che lavorano con continuità, il regime fiscale di riferimento è la partita IVA con il regime forfettario disciplinato dalla L. 190/2014 art. 1 co. 54-89 e successive modifiche. Ecco come funziona, con i numeri aggiornati al 2026.
Requisiti di accesso
Per accedere al regime forfettario nel 2026 devi rispettare questi requisiti principali:
- Ricavi annui non superiori a €85.000 (confermati dalla Legge di Bilancio 2026)
- Non percepire redditi da lavoro dipendente o assimilati superiori a €35.000nell'anno precedente
- Non partecipare a società di persone, associazioni o imprese familiari
- Non esercitare l'attività “in via prevalente” per ex datori di lavoro degli ultimi due anni
Imposta sostitutiva 5% per i primi 5 anni: i requisiti reali
Su questa base imponibile si applica un'imposta sostitutiva del 15% (che sostituisce IRPEF, addizionali regionali e comunali, e IRAP). Per i primi cinque anni di attività l'aliquota scende al 5%, ma a tre condizioni cumulative:
- il contribuente non deve aver esercitato, nei tre anni precedenti, attività artistica, professionale o d'impresa, anche in forma associata o familiare;
- l'attività da intraprendere non deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta come lavoratore dipendente o autonomo (escluso il periodo di pratica obbligatoria per professioni regolamentate);
- se l'attività è la prosecuzione di un'attività esercitata da un altro soggetto, l'ammontare dei ricavi del periodo d'imposta precedente non deve superare il limite dei €85.000.
La verifica concreta di questi requisiti — in particolare il secondo, che è il più contestato in pratica — è materia che richiede il commercialista: una valutazione affrettata può portare a perdere l'aliquota agevolata in fase di accertamento.
Il codice ATECO
Per aprire la partita IVA serve un codice ATECO che identifichi la tua attività. Per i personal trainer il codice di riferimento è oggi 85.51.09 — Formazione sportiva e ricreativa n.c.a. (non classificata altrove), introdotto con la revisione ATECO 2025che ha sostituito il precedente 85.51.00. La denominazione ufficiale del codice è quella generica: l'attività di personal trainer è inclusa in questo codice insieme ad altre attività di formazione sportiva e ricreativa — corsi di ginnastica, nuoto, yoga, arti marziali, equitazione, eSport e altri ancora.
Verifica sempre con un commercialista il codice più appropriato alla tua situazione concreta: la scelta sbagliata può determinare un coefficiente di redditività diverso e complicazioni in sede di accertamento.
Come si calcolano le tasse
Nel regime forfettario non si deducono le spese reali. Il reddito imponibile si calcola applicando al fatturato incassato un coefficiente di redditività stabilito dalla legge in base al codice ATECO. Per le attività riconducibili al codice 85.51.09 il coefficiente è del 78%: significa che il 22% del fatturato viene considerato “spesa forfettaria” non tassata, e il restante 78% diventa la base imponibile.
Esempio concreto con fatturato di €30.000:
- Reddito imponibile: €30.000 × 78% = €23.400
- Imposta sostitutiva al 15%: €23.400 × 15% = €3.510
- Imposta sostitutiva al 5% (primo quinquennio): €23.400 × 5% = €1.170
I contributi INPS
Chi ha partita IVA come personal trainer si iscrive alla Gestione Separata INPS, in quanto libero professionista senza cassa previdenziale dedicata. Secondo la Circolare INPS n. 8 del 3 febbraio 2026, l'aliquota per i professionisti senza altra copertura previdenziale è del 26,07% sul reddito imponibile. I contributi si pagano con le stesse scadenze delle imposte (saldo + acconti).
Esempio con lo stesso fatturato di €30.000:
- Reddito imponibile: €23.400
- Contributi INPS al 26,07%: €23.400 × 26,07% ≈ €6.100
I contributi versati si deduconodalla base imponibile prima di calcolare l'imposta sostitutiva, il che riduce leggermente il carico fiscale complessivo.
Cosa non si paga e cosa si semplifica
Con il regime forfettario:
- Non si addebita l'IVA in fattura ai clienti
- Non si applicano le ritenute d'acconto sui propri compensi (i clienti non trattengono nulla)
- Non si tiene la contabilità ordinaria
- Si emette fattura elettronica obbligatoriamente dal 2024 (anche per i forfettari)
I numeri a confronto: un esempio pratico
Prendiamo un PT con un fatturato annuo di €20.000, al suo secondo anno di attività (quindi aliquota al 15%, non al 5%).
Scenario A: Prestazione occasionale (solo se davvero occasionale)
- Ritenuta d'acconto subita (20%): €4.000 trattenuti dai committenti come acconto IRPEF
- IRPEF effettiva in dichiarazione: dipende dal reddito complessivo, aliquote progressive a partire dal 23% (su €20.000 di redditi diversi, primo scaglione → circa €4.600 al netto delle detrazioni applicabili)
- INPS Gestione Separata su quota sopra €5.000 (€15.000 × 33,72%): circa €5.058
- Totale tra tasse e contributi: circa €9.658
Scenario B: Partita IVA, regime forfettario
- Reddito imponibile: €20.000 × 78% = €15.600
- Contributi INPS: €15.600 × 26,07% ≈ €4.067
- Base imponibile al netto INPS: €15.600 − €4.067 = €11.533
- Imposta sostitutiva 15%: €11.533 × 15% ≈ €1.730
- Totale tra tasse e contributi: circa €5.797
Con questi volumi e per un'attività continuativa, la partita IVA in regime forfettario è la soluzione fiscalmente corretta. La convenienza economica rispetto a configurazioni alternative dipende dal caso concreto — reddito complessivo, detrazioni applicabili, presenza di altra attività con copertura previdenziale, percentuale di clienti privati vs sostituti d'imposta — e va valutata con il commercialista.
La Riforma dello Sport: un canale parallelo
Il quadro descritto fin qui riguarda l'attività di personal training fatturata a clienti privatinell'ambito di un'attività professionale autonoma ordinaria. Ma esiste un secondo canale, profondamente riformato dal 2021 in avanti, che per molti PT fa parte del lavoro quotidiano: il lavoro sportivo dilettantistico.
Il D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36(Riforma dello Sport), come modificato dal “correttivo bis” D.Lgs. 5 ottobre 2023, n. 120, ha introdotto un regime fiscale e contributivo di favore per i compensi qualificabili come lavoro sportivo dilettantistico ai sensi della Riforma. Le agevolazioni — al 2026 — sono in particolare:
- Esenzione fiscale fino a €15.000 annui di compensi sportivi (art. 36 D.Lgs. 36/2021): la quota fino a €15.000 non concorre alla formazione del reddito imponibile;
- Franchigia contributiva di €5.000 annui: la contribuzione previdenziale si calcola solo sulla quota eccedente questa soglia;
- Riduzione al 50% della base imponibile previdenziale sulla quota oltre i €5.000, in via transitoria fino al 31 dicembre 2027.
Qui serve cautela: non ogni fattura emessa verso un'ASD rientra automaticamente nel perimetro agevolato. Il regime si applica al compenso qualificabile come lavoro sportivo dilettantisticoai sensi del D.Lgs. 36/2021, reso da soggetto tesserato verso enti dell'ordinamento sportivo qualificati dalla norma — ASD/SSD iscritte al Registro nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD), federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni benemerite. Il D.Lgs. 120/2023 ha precisato esplicitamente che le agevolazioni si applicano solo al lavoro sportivo svolto a favore di soggetti dell'ordinamento sportivo qualificati, non ad altre prestazioni commerciali rese verso gli stessi soggetti.
Per un PT che ha entrambi i canali — clienti privati come libero professionista e ore di lavoro sportivo come tesserato di una SSD/ASD — le due discipline coesistono e devono essere gestite separatamente: il commercialista terrà partite contabili distinte e applicherà i due regimi nei rispettivi perimetri.
Quando la partita IVA diventa obbligatoria
Ricapitolando, la partita IVA è obbligatoria quando:
- La tua attività da PT è continuativa e abituale, anche se i redditi sono ancora bassi
- Hai clienti fissi con appuntamenti regolari
- Stai organizzando il lavoro in modo strutturato (marketing, gestione agenda, fidelizzazione)
- Collabori con palestre o studi in modo ricorrente
Non è una soglia di reddito a determinare l'obbligo: è la natura dell'attività. Un PT che guadagna €8.000 l'anno ma lavora regolarmente con 5 clienti fissi deve avere la partita IVA. Il rischio di non averla — e di essere contestato dall'Agenzia delle Entrate per “omessa dichiarazione di attività abituale” — è reale.
Il superamento delle soglie del forfettario
Una precisazione utile: se nel corso dell'anno superi €85.000 ma non €100.000, esci dal forfettario dall'anno successivo. Se invece superi i €100.000in corso d'anno, l'effetto è più severo e va compreso bene:
- sul fronte IVA, l'imposta si applica all'operazione che determina lo sforamento e a tutte le successive (l'effetto è dunque parzialesull'anno);
- sul fronte IRPEF, invece, l'effetto è retroattivo all'intero anno d'imposta: l'intero reddito dell'anno viene tassato in regime ordinario, non solo la quota successiva allo sforamento.
È una distinzione che evita di sottovalutare l'impatto fiscale del superamento. Se il tuo fatturato si avvicina alla soglia, il confronto preventivo con il commercialista è obbligatorio.
Errori comuni da evitare
- Confondere i €5.000 con una “zona franca”. Il limite dei €5.000 riguarda l'esonero dai contributi INPS per le prestazioni davvero occasionali. Non autorizza automaticamente a lavorare senza partita IVA se l'attività è strutturata.
- Credere che la ritenuta d'acconto sia sempre applicabile. Funziona solo se il tuo committente è un sostituto d'imposta. Se lavori con privati, la ritenuta non c'è: sei tu a dover dichiarare tutto in autonomia.
- Confondere l'aliquota INPS dei professionisti (26,07%) con quella dei collaboratori (33,72%). Per gli occasionali oltre €5.000 si applica quest'ultima, non la prima.
- Aprire la partita IVA con il codice ATECO sbagliato. Il codice ATECO determina il coefficiente di redditività, che influisce direttamente su quanto paghi. Sceglierlo male può portare a errori nel calcolo delle imposte. Verifica sempre con un commercialista.
- Dimenticare gli acconti INPS. Chi è abituato a ricevere stipendi non è abituato a mettere da parte soldi per gli acconti fiscali. Con la partita IVA, a giugno e novembre si pagano saldo e acconti di imposta e contributi INPS. Pianifica la liquidità di conseguenza.
- Ritardare l'apertura “aspettando di capire se funziona”. L'apertura della partita IVA in regime forfettario è gratuita. Non ha senso rimandare per precauzione se l'attività è già avviata con continuità.
- Assumere che fatturare a un'ASD significhi automaticamente agevolazioni. Il regime di favore della Riforma dello Sport si applica solo al lavoro sportivo dilettantistico verso enti qualificati, non a tutte le prestazioni rese a quegli stessi soggetti.
In sintesi
Le due strade ordinarie a confronto, in poche righe — fermo restando che il canale parallelo del lavoro sportivo dilettantistico (Riforma dello Sport) ha regole proprie descritte nella sezione dedicata.
Prestazione occasionale. Si usa solo se l'attività è davvero sporadica. Nessun limite formale di ricavi, ma vincolo di non abitualità. Tassazione IRPEF a scaglioni progressivi (dal 23%). IVA non applicabile. INPS Gestione Separata al 33,72% solo sulla quota oltre €5.000 lordi annui. Nessuna fattura elettronica: si emette ricevuta cartacea con eventuale marca da bollo da €2 sopra €77,47. Complessità amministrativa minima.
Partita IVA in regime forfettario. È la strada per chi lavora con continuità. Ricavi annui fino a €85.000. Imposta sostitutiva al 15% (5% nei primi 5 anni se ricorrono i tre requisiti) sul reddito imponibile (78% del fatturato per ATECO 85.51.09). IVA non addebitata ai clienti. INPS Gestione Separata al 26,07% sul reddito imponibile. Fattura elettronica obbligatoria dal 2024. Complessità bassa: il forfettario è il regime più semplice tra quelli con P.IVA.
Se stai pensando di strutturare la tua attività da personal trainer in modo professionale, la partita IVA in regime forfettario è quasi certamente la strada giusta. Prenditi però il tempo di fare una consulenza con un commercialista prima di aprirla: mezz'ora spesa a impostare tutto correttamente vale molto di più che correggere errori dopo.
Leggi anche il nostro articolo su come organizzarsi come PT freelance e quanto si può guadagnare — include una panoramica dettagliata sui costi reali di un PT autonomo in Italia.
Riferimenti normativi citati in questo articolo:
- Art. 2222 Codice civile (contratto d'opera)
- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 5 (esercizio di lavoro autonomo ai fini IVA)
- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), artt. 53 e 67 lett. l)
- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 25 (ritenuta d'acconto sui redditi di lavoro autonomo)
- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e relativa Tariffa (marca da bollo da €2 sopra €77,47)
- D.L. 30 settembre 2003, n. 269 conv. L. 24 novembre 2003, n. 326, art. 44 (iscrizione Gestione Separata INPS per lavoratori autonomi occasionali oltre €5.000)
- L. 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1 co. 54-89 e successive modifiche (regime forfettario)
- Legge di Bilancio 2026 (conferma soglia €85.000 e limite redditi da lavoro dipendente €35.000)
- Circolare INPS n. 8 del 3 febbraio 2026 (aliquote 2026 Gestione Separata)
- D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 (Riforma dello Sport), in particolare artt. 25, 35-36
- D.Lgs. 5 ottobre 2023, n. 120 (“correttivo bis” alla Riforma dello Sport)
Questo articolo non costituisce consulenza fiscale o professionale. Per qualsiasi decisione relativa alla tua posizione fiscale, rivolgiti a un commercialista abilitato.